Associazione Sindacale B&B Sicuro:  info@bebsicuro.it

Statuto



STATUTO (Scarica PDF)

ASSOCIAZIONE SINDACALE B&B SICURO

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione Sindacale B&B SICURO , Associazione Autonoma, libera, democratica e apartitica. L’Associazione ha sede legale a Roma. L’Associazione non ha finalità di lucro.

ART. 2

ISCRITTI

Possono essere iscritti all’Associazione Sindacale:

a) imprenditori, artigiani, commercianti, ambulanti, operatori del turismo, consorzi e organismi aventi medesime finalità, titolari di beni immobili, locatori e conduttori, amministratori di condominio, liberi professionisti, piccole e medie imprese che operano in tutti i settori, anche in forma associata;

b) lavoratori autonomi, imprenditori che esercitano in forma personale o societaria

c) datori di lavoro, cooperative;

d) esperti che agiscono a tutela della categoria;

e) soci sostenitori.

ART. 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiono infrazioni all’ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa dell’ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, l’ufficio di Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

a) indegnità morale e/o professionale;

b) assunzione e divulgazione all’esterno della Associazione Sindacale di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;

c) inosservanza del presente statuto.

ART. 4

AUTONOMIA

La B&B SICURO si configura come indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti, come modo di essere e di svolgere l’azione sindacale, come individuazione del piano delle responsabilità associative e di confronto con le realtà sociali che caratterizzano nel presente la vita del Paese e si costituiscono a premessa per il suo sviluppo futuro.

L'autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa della B&B SICURO e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare l'azione sindacale che la Associazione Sindacale intende esplicare alle realistiche valutazioni dei lavoratori autonomi e allo sviluppo economico e civile del Paese, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di armonizzare interessi della categoria e visione dei problemi della crescita sociale della comunità nazionale.

ART. 5

DEMOCRAZIA

La B&B SICURO, rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale.

La B&B SICURO rifiutando un'organizzazione classista del mondo del lavoro rivendica la dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.

ART. 6

CONFRONTO

Fondamento della vita democratica dell'Associazione Sindacale sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale di cui la confederazione si sente e si dichiara parte attiva.

ART. 7

FINALITA'

La B&B SICURO non ha finalità di lucro. Obiettivo dell’Associazione Sindacale è lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionale, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia società, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano di volta in volta, il confronto tra mercato, impresa, produzione e lavoro.

In particolare si propone di:

difendere gli interessi economici e morali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti alla Associazione Sindacale con assoluta obiettività e libertà;

tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie individuali e collettive di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;

promuovere, in ogni sede competente, lo sviluppo della cultura d'impresa, anche mediante iniziative e progetti da far finanziare e/o finanziati da risorse pubbliche;

rappresentare le categorie nelle contrattazioni collettive di lavoro e nei rapporti con i poteri dello Stato;

promuovere e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

assistere i propri iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali e nei confronti degli enti pubblici e privati;

elaborare studi e proposte relativamente ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati;

promuovere la costituzione di cooperative e consorzi, anche in partecipazione nella gestione;

promuovere la costituzione e la gestione, anche in partecipazione, di enti di formazione, addestramento e aggiornamento professionale;

promuovere l'istituzione di un Centro Studi, con fini di ricerca e analisi, anche in partecipazione con Università e Centri di ricerca, italiani e internazionali;

promuovere l'istituzione di uno o più Enti bilaterali, in accordo con associazioni sindacali di lavoratori;

promuovere l'istituzione di uno o più Fondi paritetici interprofessionali, in accordo con associazioni sindacali di lavoratori;

promuovere la costituzione di un Istituto di Patronato per l'assistenza previdenziale da fornire ai propri assistiti;

promuovere l'attività di assistenza tecnica, anche attraverso attività di animazione territoriale, finalizzata alla presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari;

promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati in materia fiscale, amministrativa, di consulenza del lavoro, legale, informatica, finanziaria, commerciale, assicurativa e previdenziale e, soprattutto, di incentivi alle imprese, anche attraverso la creazione e/o costituzione di un soggetto giuridico dedicato;

promuovere la costituzione di sedi all'estero sia nell'ambito dei paesi Europei che Extraeuropei, per la tutela e la difesa dei diritti degli imprenditori e dei cittadini Italiani all'estero, dal punto di vista fiscale, previdenziale, assicurativo, finanziario, giuridico, ecc., e per la commercializzazione e la internazionalizzazione dei prodotti italiani nel mondo;

promuovere e diffondere una nuova regolamentazione e nuovi CCNL attraverso i quali i lavoratori subordinati all'interno delle aziende possano diventare parte attiva anche nella suddivisione degli utili dell'impresa al fine di migliorare ed implementare il rapporto lavoratore datore di lavoro;

promuove lo studio e l'analisi dei fenomeni sociali più evidenti, anche attraverso l'editoria e la pubblicazione di specifici Quaderni;

ogni altra attività finalizzata alla crescita e allo sviluppo sociale degli iscritti e del sistema impresa nel suo complesso, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale

assistere in tutte le fasi i soggetti inoccupati e/o disoccupati previa richiesta di autorizzazione alle competenti Autorità ed Enti, anche registrandosi quale soggetto accreditato alla percezione di deleghe sindacali

ART. 8

CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli iscritti della B&B SICURO mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

Possono ricoprire cariche sindacali a livello nazionale coloro che possono vantare almeno tre anni consecutivi di iscrizione alla B&B SICURO, a condizione che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto ad alcun corrispettivo ad eccezione del rimborso spese effettivamente sostenute e richieste ed alle eventuali indennità di carica previsti dagli organi dell'Associazione Sindacale.

ART. 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione Sindacale è costituito da:

beni mobili ed immobili;

donazioni, lasciti o successioni, dalle partite che le pervenissero per acquisti, avanzi di bilancio o somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.

ART. 10

ENTRATE

Le entrate dell’Associazione Sindacale sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e dagli altri proventi che possono pervenire a qualsiasi titolo, da enti pubblici e/o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti norme di legge.

Tutte le entrate dell’Associazione Sindacale dovranno pervenire presso la Sede Nazionale su un Conto corrente appositamente acceso dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale o dal Tesoriere. Sarà cura del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere comunicare, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, ai singoli comparti, alle singole Sedi Regionali, Provinciali, Zonali e Comunali la quota assegnata a ciascuna di esse, proporzionalmente alle entrate pervenute tramite le medesime.

I responsabili delle strutture periferiche risponderanno in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Gli organi dell’Associazione Sindacale, a livello nazionale, sono:

1) Il Congresso Nazionale;

2) Il Consiglio Direttivo Nazionale;

3) L'Ufficio di Presidenza Nazionale;

4) Il Presidente Nazionale;

5) Il Presidente Nazionale aggiunto;

6) Il Vice Presidente;

7) Il Direttore Generale;

8) Il Collegio dei Probiviri;

9) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

10) I Segretari Nazionali di Comparto.

Gli organi dell’Associazione Sindacale, a livello Regionale, sono:

1) Il Congresso Regionale;

2) Il Consiglio Direttivo Regionale;

3) L'Ufficio di Presidenza Regionale;

4) Il Presidente Regionale;

5) Il Vice Presidente Regionale;

6) Il Collegio dei Probiviri;

7) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

8) I Segretari di Comparto Regionali.

Gli organi della Confederazione, a livello Provinciale, sono:

1) Il Congresso Provinciale;

2) Il Consiglio Direttivo Provinciale;

3) L'Ufficio di Presidenza Provinciale;

4) Il Presidente Provinciale;

5) Il Vice Presidente Provinciale;

6) Il Collegio dei Probiviri;

7) Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

8) I Segretari di Comparto Provinciali.

Gli organi della Confederazione, a livello zonale, sono:

1) Il Congresso Zonale;

2) Il Consiglio Direttivo Zonale;

3) L'Ufficio di Presidenza Zonale;

4) Il Presidente Zonale;

5) Il Vice Presidente Zonale;

6) Il Collegio dei Probiviri;

7) Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

8) I Segretari di Comparto Zonale.

ART. 12

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell’Associazione Sindacale. Si riunisce in via ordinaria ogni sette (7) anni, su convocazione dell'ufficio di Presidenza Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli iscritti all’Associazione Sindacale.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata all'Ufficio di Presidenza e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di convocazione straordinaria del Congresso l'Ufficio di Presidenza si pronuncia entro trenta giorni.

1) Sarà cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale diramare alle Sedi Regionali, Provinciali, Zonali e l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di 60 gg prima della data stabilita per il Congresso.

ART. 13

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è composto:

a) dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi Regionali, Provinciali e Zonali. Affinché il Congresso sia valido i Congressi a livello territoriale devono rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all’Associazione Sindacale;

b) dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dai membri dell'Ufficio di Presidenza uscente, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dai Presidenti Regionali i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto e possono svolgere elettorato passivo.

c) dai Presidenti e/o i Legali Rappresentanti degli Enti, Associazioni e/o Società promossi dall’Associazione Sindacale che partecipano di diritto ai lavori Congressuali.

Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, in relazione al numero deoli iscritti in regola con l'adesione all’Associazione Sindacale.

ART. 14

COMPITI DEL CONGRESSO

Il Congresso Nazionale:

a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;

b) elegge il Presidente Nazionale;

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;

d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) elegge il Collegio dei Probiviri;

f) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale dell’Associazione Sindacale e le linee programmatiche;

g) modifica in tutto o in parte lo statuto dell’Associazione Sindacale, previo voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati al Congresso, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;

h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dall'Ufficio di Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso;

Le decisioni prese dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati all’Associazione Sindacale.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso eletto all'apertura dell'adunanza.

Il Congresso Nazionale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

Il Congresso Nazionale è convocato con avviso spedito ai Presidenti Comunali, Provinciali, Zonali e Regionali almeno 60 gg prima, ogni cinque anni e comunque, ogni volta che l’Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.

ART. 15

CONGRESSO REGIONALE, PROVINCIALE E ZONALE

Il Congresso Regionale, Provinciale e Zonale è il massimo Organo dell’Associazione Sindacale ai vari livelli territoriali. Esso si riunisce in via ordinaria ogni sette anni su convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale ed in via straordinaria ogni qualvolta l'Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.

Il Congresso:

a) esamina e discute la relazione del Presidente Regionale, Provinciale e Zonale;

b) elegge il Presidente Regionale, Provinciale e Zonale;

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale e Zonale;

d) il Consiglio dei Revisori dei Conti Regionale, Provinciale e Zonale;

e) elegge i delegati al Congresso Nazionale;

f) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale sul territorio di riferimento in sintonia con la linea dell’Associazione Sindacale;

g) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per rendere valido il Congresso, ai vari livelli territoriali, dovranno essere rappresentati almeno il 51% degli iscritti all’Associazione Sindacale.

Il Congresso a livello territoriale è convocato e regolato con apposita deliberazione dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione Sindacale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un massimo di trentacinque (35) componenti ed un minimo di sette (7), compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo:

a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;

b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione dell’Associazione Sindacale;

c) elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza Nazionale;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) integra i componenti non eletti dal Congresso, siano essi dimissionari o che per motivi diversi non ne facciano più parte;

f) nei casi di necessità ed urgenza, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, modifica parzialmente lo statuto ampliando facoltà e poteri già attribuiti ad un organo senza comunque cancellare o ridurre quelli già previsti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale due volte l'anno, con preavviso di almeno dieci (10) giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi dando comunicazione scritta al Presidente Nazionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dai 3/4 dei componenti del Consiglio stesso. In via straordinaria il Presidente, nei casi di Urgenza, ha il potere di convocare il Consiglio.

Il consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente Nazionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.


ART. 17

L'UFFICIO Di PRESIDENZA NAZIONALE

L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (11) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti compresi il Presidente Nazionale. II Direttore Generale, se nominato, è componente di diritto dell'Ufficio di Presidenza, in aggiunta agli altri membri su indicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. All'interno dell'Ufficio di Presidenza, vengono nominati il Presidente Nazionale Aggiunto, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale:

a) rappresenta l’Associazione Sindacale ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

b) attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;

c) predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;

d) convoca e regolamenta lo svolgimento dei Congressi ai vari livelli;

e) integra i componenti non eletti del Consiglio Direttivo Nazionale che per dimissioni o per altri motivi non ne facciano più parte, portando alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Nazionale la ratifica dell'integrazione attuata.

f) istituisce commissioni di studio sur singoli problemi delle varie categorie nominandone i componenti.

g) nomina un commissario in sostituzione degli organi Zonali, Provinciali o Regionali in cui si attui un indirizzo sindacale ed organizzativo difforme dai deliberati congressuali o dei deliberati dell'Ufficio di Presidenza Nazionale o nei casi di vacanza della carica.

Il commissario che assume tutti i poteri previsti per gli organi che sostituisce, deve convocare il Congresso secondo le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, entro un anno, al fine di ricostruire democraticamente l'Esecutivo, pena la perdita di efficacia del commissariamento, tranne nei v: casi in cui l'Ufficio di Presidenza non disponga una proroga.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca quando lo ritiene utile nell'interesse dell’Associazione Sindacale, anche in luoghi diversi dalla Sede Nazionale. In caso di inottemperanza del Presidente è convocato su iniziativa di almeno 2/3 dei suoi membri.

I membri dell' Ufficio di Presidenza Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo.

Le riunioni dell' Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione, ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Nazionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere oltre al proprio voto un solo voto per delega.

ART. 18

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, ha la rappresentanza levale della Confederazione:

a) convoca l'Ufficio di Presidenza;

b) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;

c) cura i rapporti con oli Enti, i Ministeri e le Sedi periferiche stipulando con gli stessi accordi e convenzioni per la riscossione delle deleghe sindacali;

d) firma gli accordi o contratti di categoria;

e) propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;

f) assume nei casi di urgenza ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari di cui all'art.3 del presente statuto.

g) nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi in cui l’Associazione Sindacale è chiamata a designare i propri rappresentanti;

h) provvede alle assunzioni del personale dipendente;

i) cura i rapporti con le banche, accende i c/c e qualsiasi altra operazione nell'interesse dell’Associazione Sindacale,

j) assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa dell’Associazione Sindacale;

k) partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;

l) assicura a gestione unitaria dell’Associazione Sindacale mantenendo i contatti permanenti con oli organi periferici;

m) promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi e amministrativi dell’Associazione Sindacale stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;

n) nomina tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale il Presidente Nazionale aggiunto, un Vice Presidente, al quale in assenza del Presidente Nazionale Aggiunto, vengono conferiti gli stessi poteri del Presidente, ed il Tesoriere;

o) nomina il Direttore Generale stipulando il relativo contratto;

p) nomina i Segretari Nazionali di Comparto individuandoli anche fra soggetti non facenti parte del Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Ufficio di Presidenza Nazionale;

q) conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi.

ART. 19

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è l'organo tecnico dell’Associazione Sindacale.

E' selezionato e nominato su iniziativa del Presidente Nazionale, il quale stipula con l'interessato il relativo contratto di lavoro.

Il Direttore Generale:

a) redige i verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di cui è componente di diritto;

b) coordina tutti i comparti dell’Associazione Sindacale al fine di garantire l'unicità di indirizzo;

c) attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere tecnico amministrativo adottate dagli organi dell’Associazione Sindacale;

d) promuove iniziative, progetti e attività volte alla crescita professionale della B&B SICURO e del personale coinvolto.

Per ogni altro compito del Direttore Generale si rinvia al contratto di lavoro.

ART.20

IL PRESIDENTE NAZIONALE AGGIUNTO

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi impedimento, l’Associazione Sindacale è rappresentata dal Presidente nazionale Aggiunto che viene nominato dal Presidente Nazionale nell'ambito dei compiti dell'Ufficio di Presidenza.

ART.21

IL VICE PRESIDENTE

In assenza del Presidente Nazionale e del Presidente Nazionale Aggiunto, per qualsiasi loro impedimento, l'Associazione Sindacale è rappresentata dal Vice Presidente Nazionale che viene nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

ART.22

IL TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, il bilancio dell’Associazione Sindacale; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Presidente Nazionale. Il Tesoriere può aprire ed accedere ai conti correnti postali e bancari dell’Associazione Sindacale.

ART.23

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e dura in carica sette (7) anni.

Alla prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Revisori è eletto dal Congresso Nazionale.

Il Collegio ha il compito di:

a) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente;

b) stabilire d'intesa con gli uffici di Presidenza Nazionale la forma dei bilanci;

c) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale;

d) controllare l'andamento amministrativo e contabile dell’Associazione Sindacale.

e) integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell’Associazione Sindacale Nazionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e con il Presidente Nazionale.

ART. 24

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

a) esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli organi dell’Associazione Sindacale;

b) si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dall'Ufficio di Presidenza Nazionale nei confronti degli iscritti;

c) integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

Tutte le controversie relative all'osservanza del presente Statuto, e più in generale alla vita associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, ai quali le istanze dovranno pervenire tramite l'Ufficio di Presidenza Nazionale che, prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri, dovrà esprimere il proprio parere.

ART. 25

I SEGRETARI Dl COMPARTO

La B&B SICURO si articola nei seguenti comparti:Comparto Soggetto Imprenditoriale ,Comparto Soggetto Non Imprenditoriale e Comparto Credito.

Per ogni comparto, a tutti i livelli territoriali, è nominato dal Presidente, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza o della sede territorialmente competente, un Segretario.

In casi eccezionali e motivati può essere nominato anche un iscritto che non sia componente dei suddetti organi.

Il Segretario di Comparto:

a) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio comparto;

b) cura i rapporti con Enti e Ministeri;

c) firma, con l'assistenza tecnica della Sede Nazionale, accordi e contratti di categoria

d) nei limiti dell'autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza, provvede all'assunzione di personale dipendente, ad accendere conti correnti, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, ed a qualsiasi altra operazione nell'interesse del proprio comparto e dell'Associazione Sindacale.

e) partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro del proprio comparto;

f) nei limiti dell'autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio comparto ed assume i poteri decisionali consequenziali.

Il Segretario di Comparto relaziona periodicamente al Presidente sulla propria attività.

Il Presidente può sospendere cautelativamente il Segretario di Comparto a tutti i livelli e deferirlo al Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:

a) inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza o dalla Sede territoriale competente;

b) attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio Direttivo a tutti i livelli, dell’Ufficio di Presidenza o della sede territoriale competente;

c) in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità

ART.26

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo Regionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione Sindacale Regionale, tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un massimo di quindici (15) componenti ed un minimo di cinque (5), compreso il Presidente Regionale, eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

a) attua le deliberazioni del Congresso Regionale ed adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Regionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione dell’Associazione Sindacale;

b) elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza Regionale;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

d) integra i componenti non eletti dal Congresso, siano essi dimissionari o che per motivi diversi non ne facciano più parte.

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale due volte l'anno, con preavviso di almeno dieci (10) giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi dando comunicazione scritta al Presidente Regionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. In via straordinaria il Presidente, nei casi di urgenza, ha il potere di convocare il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

I membri del Consiglio Direttivo Regionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Regionale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Regionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART. 27

L'UFFICIO Di PRESIDENZA REGIONALE

L'Ufficio Di Presidenza Regionale è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (15) membri eletti dal Consiglio Direttivo Regionale, compreso il Presidente Regionale.

Esso rappresenta l’Associazione Sindacale Regionale ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Regionale. Integra i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo Regionale dimissionari o che per qualsiasi motivo non fanno più parte, portando alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Regionale la ratifica dell'integrazione attuata.

I membri dell'Ufficio di Presidenza Regionale rimangono in carica fino all'adunanza del Regionale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad adunanze consecutive dell'Organo.

L'Ufficio di Presidenza Regionale è presieduto dal Presidente Regionale che lo convoca quando lo ritiene necessario nell'interesse dell’Associazione Sindacale Regionale. In caso di inottemperanza, convocato dalla maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART.28

IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed ha la rappresentanza legale e giuridica dell’Associazione Sindacale Regionale:

a) cura i rapporti con le Regioni e rappresenta a livello politico sindacale l’Associazione Sindacale Regionale;

b) coordina le iniziative sindacali dell’Associazione Sindacale nelle varie provincie per un'azione sindacale omogenea in tutta la regione;

c) può procedere, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, all'apertura di conti correnti bancari e/o postali;

d) convoca L'Ufficio di Presidenza e ove lo ritenga opportuno convoca i Presidenti Provinciali;

e) svolge a livello regionale e territoriale tutti i compiti e le funzioni demandate al Presidente Nazionale.

ART.29

IL VICE PRESIDENTE REGIONALE

In assenza del Presidente Regionale, per qualsiasi impedimento, l’Associazione Sindacale è rappresentata dal Vice Presidente Regionale che viene nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di Presidenza Regionale.

ART.30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI REGIONALE

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

a) esamina e decide le questioni che possono sorgere fra oli associati e fra gli organi dell’Associazione Sindacale;

b) si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti Presidenza Regionale nei confronti degli iscritti;

c) integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

Tutte le controversie relative all'osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, ai quali le istanze dovranno pervenire tramite l'Ufficio di Presidenza Regionale che, prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri, dovrà esprimere il proprio parere.

ART.31

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE

Il Collegio dei Revisori Regionale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e dura in carica sette (7) anni.

Alla prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Revisori è eletto dal Congresso Regionale.

Il Collegio ha il compito di:

a) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

b) stabilire d'intesa con oli uffici di Presidenza Regionale la forma dei bilanci;

c) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Regionale;

d) controllare l'andamento amministrativo e contabile dell’Associazione Sindacale;

e) integrare il collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell’Associazione Sindacale Regionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Regionale e con il Presidente Regionale.

ART.32

I SEGRETARI Dl COMPARTO REGIONALE

La B&B SICURO si articola nei seguenti comparti : Artigianato, Agricoltura, Commercio, Caccia e Pesca, Servizi, Società, Piccola e Media Impresa, Aziende. Per ogni comparto, a tutti i livelli territoriali, è nominato dal Presidente, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza o della sede territorialmente competente, un Segretario.

ln casi eccezionali e motivati può essere nominato anche un iscritto che non sia componente dei suddetti organi.

Il Segretario di Comparto a livello Regionale:

a) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio comparto;

b) cura i rapporti con Enti e Ministeri competenti per territorio;

c) firma, con l'assistenza tecnica della Sede Nazionale, accordi e contratti di categoria;

d) nei limiti dell'autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato dall’Ufficio di Presidenza, provvede all'assunzione di personale dipendente, ad accendere conti correnti, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, ed a qualsiasi altra operazione nell'interesse del proprio comparto e dell’Associazione Sindacale;

e) partecipa, con l'assistenza tecnica della Sede Nazionale, alle contrattazioni collettive di lavoro del proprio comparto;

f) Nei limiti dell'autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio comparto ed assume i poteri decisionali consequenziali.

Il Segretario di Comparto relaziona periodicamente al Presidente Regionale sulla propria attività.

Il Presidente può sospendere cautelativamente il Segretario di Comparto a tutti i livelli e deferirlo al Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:

a) inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza o dalla sede territorialmente competente;

b) attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio Direttivo a tutti i livelli, dell'Ufficio di Presidenza o dalla sede territorialmente competente;

c) in utti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.

ART.33

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo Provinciale è il massimo organo deliberante dell’Associazione Sindacale Provinciale, tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un massimo di undici (11) componenti ed un minimo di sette (7), compreso il Presidente Provinciale, eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo Provinciale:

a) attua le deliberazioni del Congresso Provinciale ed adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Provinciale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione dell’Associazione Sindacale;

b) elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza Provinciale;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

d) integra i componenti non eletti dal Congresso, siano essi dimissionari o che per motivi diversi non ne facciano più parte.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale due volte l'anno, con preavviso di almeno dieci (10) giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi dando comunicazione scritta al Presidente Provinciale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. In via straordinaria il Presidente, nei casi di urgenza, ha il potere di convocare il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Provinciale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART. 34

L'UFFICIO Dl PRESIDENZA PROVINCIALE

L'Ufficio Di Presidenza Provinciale è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale compreso il Presidente Provinciale.

Esso rappresenta la Confederazione Provinciale ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Provinciale. Integra i componenti non eletti dal Consiolio Direttivo Provinciale dimissionari o che per qualsiasi motivo non fanno più parte portando alla prima riunione utile del Direttivo Provinciale la ratifica dell'integrazione attuata.

I membri dell'Ufficio di Presidenza Provinciale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Provinciale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo.

L'Ufficio di Presidenza Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale che lo convoca quando lo ritiene necessario nell'interesse dell’Associazione Sindacale Provinciale. In caso di inottemperanza, è convocato dalla maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART.35

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale, ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sindacale Provinciale:

a) cura i rapporti con la Provincia e rappresenta a livello politico sindacale l'Associazione Sindacale Provinciale;

b) coordina le iniziative sindacali dell’Associazione Sindacale nella provincia per un'azione sindacale omogenea;

c) può procedere, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, all'apertura di conti correnti bancari e/o postali,

d) convoca l'Ufficio di Presidenza e, ove lo ritenga opportuno convoca i Presidenti Zonali;

e) svolge a livello Provinciale e territoriale tutti i compiti e le funzioni demandate al Presidente Regionale.

ART.36

IL VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

In assenza del Presidente Provinciale per qualsiasi impedimento, l’Associazione Sindacale è rappresentata dal Vice Presidente Provinciale che viene nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di Presidenza Provinciale.

ART. 37

COLLEGIO DEI PROBIVIRI PROVINCIALE

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

a) esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli organi dell’Associazione Sindacale;

b) si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dall'ufficio di Presidenza Provinciale nei confronti degli iscritti;

c) integra il collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso;

Tutte le controversie relative all'osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, ai quali le istanze dovranno pervenire tramite l'Ufficio di Presidenza Provinciale che, prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri, dovrà esprimere il proprio parere.

ART. 38

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIALE

Il Collegio dei Revisori Provinciale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e dura in carica sette (7) anni.

Alla prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Revisori è eletto dal Congresso Provinciale.

Il Collegio ha il compito di:

a) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

b) stabilire d'intesa con gli uffici di Presidenza Provinciale la forma dei bilanci;

c) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Provinciale;

d) controllare l'andamento amministrativo e contabile dell’Associazione Sindacale;

e) integrare il collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell’Associazione Sindacale Provinciale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e con il Presidente Provinciale.

ART. 39

I SEGRETARI Dl COMPARTO PROVINCIALE

La B&B SICURO si articola nei seguenti comparti : Artigianato, Agricoltura, Commercio, Caccia e Pesca, Servizi, Società, Piccola e Media Impresa, Aziende.

per ogni comparto, a tutti i livelli territoriali, è nominato dal Presidente, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza o della sede territorialmente competente, un Segretario.

In casi eccezionali e motivati può essere nominato anche un iscritto che non sia componente dei suddetti organi.

Il Segretario di Comparto a livello Provinciale:

a) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio comparto;

b) cura i rapporti con Enti e Ministeri competenti per territorio;

c) firma, con l'assistenza tecnica della Sede Nazionale, accordi e contratti di categoria.

d) nei limiti dell'autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza, provvede all'assunzione di personale dipendente, ad accendere conti correnti, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, ed a qualsiasi altra operazione nell'interesse del proprio comparto e dell’Associazione Sindacale.

e) partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro del proprio comparto;

f) nei limiti dell'autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio comparto ed assume i poteri decisionali consequenziali.

Il Segretario di Comparto relaziona periodicamente al Presidente Provinciale sulla propria attività.

Il Presidente può sospendere cautelativamente il Segretario di Comparto a tutti i livelli e deferirlo al Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:

a) inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza o dalla sede territorialmente competente;

b) attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio Direttivo a tutti i livelli, dell'Ufficio di Presidenza o dalla sede territorialmente competente;

c) in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.

ART. 40

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ZONALE

Il Consiglio Direttivo Zonale:

a) attua e deliberazioni del Congresso Zonale ed adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Zonale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione dell’Associazione Sindacale;

b) elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza Zonale;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

d) integra i componenti non eletti dal Congresso, siano essi dimissionari o che per motivi diversi non ne facciano più parte.

Il Consiglio Direttivo Zonale è convocato dal Presidente Zonale due volte l'anno, con preavviso di almeno dieci (10) giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi dando comunicazione scritta al Presidente Zonale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla macro-ioranza dei componenti del Consiglio stesso. In via straordinaria il Presidente, nei casi di Urgenza, ha il potere di convocare il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Zonale è presieduto dal Presidente Zonale.

I membri del Consiglio Direttivo Zonale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Zonale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Zonale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Zonale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART. 41

L'UFFICIO Dl PRESIDENZA ZONALE

L'Ufficio Di Presidenza Zonale è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri eletti dal Consiglio Direttivo Zonale compreso il Presidente Zonale.

Esso rappresenta l’Associazione Sindacale Zonale ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Zonale. Integra i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo Zonale dimissionari o che per qualsiasi motivo non fanno più parte portando alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Zonale la ratifica dell'integrazione attuata.

I membri della Segreteria Zonale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Zonale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo.

L' Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente Zonale che lo convoca quando lo ritiene necessario nell'interesse dell’Associazione Sindacale Zonale. In caso di inottemperanza, è convocato dalla maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART. 42

IL PRESIDENTE ZONALE

Il Presidente Zonale è eletto dal Congresso Zonale, ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sindacale Zonale:

a) cura i rapporti con le sedi e rappresenta a livello politico sindacale l’Associazione Sindacale zonale;

b) coordina le iniziative sindacali dell’Associazione Sindacale nell'ambito zonale per un'azione sindacale

c) può procedere, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, all'apertura di conti correnti bancari e/o postali,

d) convoca L'Ufficio di Presidenza;

e) svolge a livello Zonale e territoriale tutti i compiti e le funzioni demandate al Presidente Provinciale.

ART. 43

IL VICE PRESIDENTE ZONALE

In assenza del Presidente Zonale per qualsiasi impedimento, l’Associazione Sindacale è rappresentata dal Vice Presidente Zonale che viene nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di Presidenza Zonale.

ART.44

COLLEGIO DEI PROBIVIRI ZONALE

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

a) esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra oli organi dell’Associazione Sindacale;

b) si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dall'Ufficio di Presidenza Zonale nei confronti degli iscritti;

c) integra il collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

Tutte le controversie relative all'osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, ai quali le istanze dovranno pervenire tramite l'Ufficio di Presidenza Zonale che, prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri, dovrà esprimere il proprio parere.

ART.45

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ZONALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso e dura in carica sette (7) anni.

a) inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza o dalla sede territorialmente competente;

b) attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio Direttivo a tutti i livelli, dell'Ufficio di Presidenza o dalla sede territorialmente competente;

c) in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.

ART.46

BILANCIO

La B&B SICURO è tenuta alla formazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo, in cui devono essere evidenziati, in modo analitico, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, i costi e i proventi di competenza.

I proventi della gestione, derivanti dalle attività dell'Associazione, non possono in alcun caso essere ripartiti e/o divisi fra oli associati, anche in modo indiretto.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore delle attività e/o finalità previste dall'Associazione.

L'esercizio sociale e amministrativo si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Gli atti relativi al bilancio sono regolamentati nel rispetto della normativa vigente e ai richiami degli articoli 16, 17 e 21 del presente Statuto.

ART. 47

UTILIZZO ESPERTI

B&B SICURO potrà avvalersi di Esperti e tecnici qualificati, selezionandoli attraverso criteri e requisiti dalla stessa resi pubblici con idonei strumenti, anche informatici, e da inserire nello specifico Albo Professionisti Qualificati (A.P.Q.).

Gli Esperti iscritti all'Albo, che agiscono in favore delle categorie rappresentate, possono svolgere attività sindacale per la B&B SICURO e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro adesione.

Norme, regole e principi di funzionamento dell'Albo sono rimandati allo specifico Regolamento organizzativo.

ART.48

ISCRIZIONE ESPERTI ALLA B&B SICURO

L' iscrizione degli Esperti all'Albo della B&B SICURO, che da titolo a ricoprire cariche a livello nazionale, dovrà essere espressamente deliberata dall'Ufficio di Presidenza Nazionale. Non possono ricoprire cariche nazionali coloro i quali non possono dimostrare un'anzianità pari a tre anni ed in versamento delle quote di adesione.

ART.49

DEROGHE

Gli Esperti che alla data del 07/04/2016 risultano iscritti alla B&B SICURO, manterranno tale iscrizione in deroga all'art. 48. Tutti coloro che alla data del 07/04/2016 risultano iscritti alla B&B SICURO, mantengono il diritto all'elettorato passivo in deroga agli artt.8, 47, 48.

ART.50

LOGO B&B SICURO

Il Logo della B&B SICURO è rappresentato dalle scritte B&B SICURO in blu scuro ,da case azzurre stilizzate e da un lucchetto nero stilizzato, il tutto su sfondo bianco. Tutto è racchiuso in una circonferenza di colore nero.

Il logo potrà essere registrato presso le sedi istituzionali competenti, e rimarrà di proprietà esclusiva dell'Associazione stessa.

ART.51

ADESIONE AD ORGANISMI CONFEDERALI

L'Ufficio di Presidenza può deliberare l'adesione della B&B SICURO ad Associazioni Sindacali che abbiano gli stessi scopi ed i medesimi fini conservando la propria autonomia statutaria ed organizzativa, che operano a livello completo, europeo ed extraeuropeo. L'adesione deve essere ratificata al Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima seduta utile.

ART .52

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della B&B SICURO va deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. I beni dell’Associazione Sindacale saranno devoluti in conformità alla deliberazione che ha sancito lo scioglimento.

ART.53

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.